Cass. pen. n. 4005 del 20 gennaio 1998

Testo massima n. 1


Ai fini dell'applicazione o del mantenimento di misura cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio va valutato con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già individuate, e ciò in considerazione della spiccata valenza endoprocessuale del dato riferito alle indagini preliminari e alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento. Pertanto, al fine di prevenire il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva il fatto che le indagini preliminari siano in stato avanzato, ovvero siano già concluse. (Fattispecie relativa a sfruttamento e induzione alla prostituzione di cittadine straniere, in stato di grave soggezione nei confronti dell'indagato, al quale faceva capo una vasta organizzazione internazionale di avviamento alla prostituzione).

Testo massima n. 2


La prognosi di pericolosità sociale di cui all'art. 274, lett. c) c.p.p. va effettuata sulla base delle modalità e delle circostanze dei fatti e della personalità e capacità a delinquere dell'indagato, desunte non solo dagli eventuali precedenti penali dello stesso, ma dalla di lui condotta e da altri dati pure sintomatici, di natura oggettiva, desumibili dall'ambiente in cui i fatti stessi sono maturati.

Normativa correlata