Cass. pen. n. 1808 del 17 giugno 1994

Testo massima n. 1


In tema di misure cautelari, il pericolo di inquinamento della prova, che l'indagato sottoposto alla misura può compiere, è rilevante, ai fini dell'art. 274, lett. a) c.p.p., solo se investe l'attività criminosa posta in essere da lui e non se investe quella di eventuali altri concorrenti.

Normativa correlata