14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2475 del 23 novembre 1995
Testo massima n. 1
Non può farsi ricorso alla custodia cautelare [ neppure sotto la forma degli arresti domiciliari ] per l’acquisizione di una prova documentale ex art. 274, lettera a ], c.p.p., quando il documento sia rinvenibile indipendentemente dalla condotta ostruzionistica dell’indagato, poiché in tal caso le esigenze attinenti alle indagini non sono inderogabili, sicché prevale il principio del favor libertatis. [ Fattispecie in tema di falso ideologico in atto pubblico e truffa aggravata, riguardante la tabella di adeguamento del costo dei lavori di ricostruzione in un comune danneggiato dal sisma, agevolmente rinvenibile presso il Ministero per i lavori pubblici.
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