14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3424 del 14 ottobre 1997
Testo massima n. 1
In tema di esigenze cautelari, il pericolo di inquinamento probatorio, di cui all’art. 274, comma primo, lett. a ], c.p.p., postula soltanto che vi siano specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini. Poiché, peraltro, il requisito della specificità è riferito alle esigenze e non alle indagini, non è indispensabile che il giudice, nel suo provvedimento, indichi con precisione gli atti da compiere. Tale requisito, infatti, non è stabilito sia per evitare che il pubblico ministero debba rivelare alla parte gli accertamenti che si appresti ad espletare sia perché lo stesso giudice non deve necessariamente essere posto a conoscenza delle future investigazioni.
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