Cass. civ. n. 15130 del 29 maggio 2024

Sezione Unite

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - Contraddittorio preventivo - Mancanza - Conseguenze - Nullità dell'ordinanza e inammissibilità del rinvio - Esclusione - Ragioni.


In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., l'ordinanza emessa dal giudice di merito senza avere previamente sentito le parti non è automaticamente nulla e - potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla S.C. con le memorie anteriori alla pubblica udienza e con la discussione orale - non inficia ex se l'ammissibilità della questione pregiudiziale, la quale, pur se ritenuta sussistente "prima facie" dal Primo Presidente, forma oggetto - in relazione ai presupposti oggettivi della citata disposizione (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, grave difficoltà interpretativa, ripetibilità della questione in numerosi giudizi) - di valutazione collegiale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29961 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 363 bis
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 157
Cod. Proc. Civ. art. 162