14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3285 del 2 marzo 1994
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari personali, la norma dell’art. 273 secondo comma c.p.p., nella parte in cui dispone che nessuna misura cautelare può essere applicata se sussiste una causa di estinzione della pena, ha efficacia certamente vincolante e preclusiva per il giudice nel caso in cui la causa estintiva copra per intero la pena astrattamente irrogabile. Quando, invece, l’estinzione riguardi soltanto una parte di tale pena [ come nella specie, per l’indulto di anni due di cui al D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 in relazione a reato punito con la pena della reclusione fino ad anni 5 ] è compito del giudice cautelare determinare in via prognostica l’entità della pena presumibilmente irrogabile e stabilire di conseguenza se vi sia margine residuo per l’applicabilità della misura coercitiva.
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