Cass. pen. n. 34534 del 24 settembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di misure cautelari personali, la disposizione dell'art. 273, comma 1 bis c.p.p. (introdotta dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63) che rinvia ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3 c.p.p., si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di tale legge ed anche nei giudizi di cassazione, atteso che la regola derogatoria stabilita dall'art. 26, comma 5, della legge n. 63 del 2001 è limitata al dibattimento. Ne discende che, anche nel giudizio di legittimità, la gravità del quadro indiziario richiede, oltre alla credibilità intrinseca del dichiarante e l'oggettiva attendibilità di ogni singola dichiarazione, la verifica di riscontri «parzialmente individualizzanti» che consentano di collocare la condotta del chiamato in correità nello specifico fatto dell'imputazione provvisoriamente elevata, restando pur sempre nell'ambito di un giudizio limitato all'apprezzamento dei presupposti indispensabili per la cautela personale e non nel giudizio di cognizione.