14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 42748 del 7 novembre 2003
Testo massima n. 1
Alle c.d. dichiarazioni tardive rese da un collaboratore di giustizia al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria non può essere riconosciuta la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di una misura cautelare personale, in quanto la regola di esclusione probatoria prevista dall’art. 16 quater, comma 9, della L. 15 marzo 1991, n. 82, configura una specifica sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese contra alios, che le rende radicalmente e funzionalmente inidonee, sotto l’aspetto probatorio, non solo ai fini dell’accertamento sulla colpevolezza dell’imputato all’esito del dibattimento o dei riti speciali, ma anche nel contesto delle indagini preliminari e, in particolare, nell’ambito del procedimento cautelare.
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Testo massima n. 2
Le dichiarazioni accusatorie rese, nel corso dell’interrogatorio delegato dal pubblico ministero ad un ufficiale della polizia giudiziaria, in violazione dell’art. 370 comma 1 c.p.p., da un collaboratore di giustizia che non si trovi in stato di libertà non sono utilizzabili ai fini dell’applicazione delle misure cautelari personali.
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