14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2080 del 9 settembre 1996
Testo massima n. 1
Nessuna norma processuale vieta l’emissione di una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere, in base a nuovi elementi non presi precedentemente in considerazione, anche se erano noti al P.M. precedente. A tal fine è solo necessario che essi presentino il carattere della gravità richiesto dall’art. 273 c.p.p. Dalla reiterazione del provvedimento restrittivo deriva, come unica conseguenza, che i termini di durata della misura decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza di custodia cautelare. [ Nella fattispecie il ricorrente aveva dedotto che, essendo stata annullata dal tribunale del riesame una precedente ordinanza di custodia cautelare per difetto di gravi indizi di colpevolezza, non era possibile la reiterazione del provvedimento in base a nuovi elementi già noti al P.M. al momento della prima richiesta di cattura ].
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Testo massima n. 1
Non sussiste incompatibilità tra la circostanza aggravante di cui all’art. 378, comma secondo, c.p., e quella prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n. 203. Infatti, nel primo caso è sufficiente che il favoreggiamento sia stato compiuto in relazione al delitto di associazione di stampo mafioso, vale a dire per il solo fatto che il soggetto «favorito» abbia fatto parte dell’organizzazione criminosa, mentre nella seconda ipotesi occorre che l’azione realizzata sia diretta, in modo oggettivo ad agevolare l’attività posta in essere dal sodalizio.
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