14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1605 del 27 maggio 1995
Testo massima n. 1
In tema di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, se la pendenza di un procedimento penale per associazione di stampo mafioso non è di per sè sufficiente a legittimare l’applicazione delle misure, nondimeno il tribunale deve valutare autonomamente gli elementi emergenti dal procedimento sotto il profilo delle esigenze proprie del processo di prevenzione e in tale sede non è richiesto che la chiamata di correo sia necessariamente accompagnata da quei riscontri estrinseci individualizzati necessari per la sua utilizzazione ai fini della formazione della prova dibattimentale, purché non vi sia ragione di sospettare che l’accusa a carico del chiamato possa essere stata fuorviata da ragioni personali. L’affinità tra i giudizi indiziari e prognostici propri dell’emissione delle misure cautelari e dell’applicazione delle misure di prevenzione inducono infatti ad applicare anche a quest’ultima ipotesi i criteri elaborati in tema di applicazione delle misure cautelari.
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