Cass. pen. n. 317 del 29 marzo 1994
Testo massima n. 1
Le intercettazioni telefoniche sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari ai fini dell'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione delle misure cautelari, purché siano state autorizzate e non siano state disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 266 c.p.p., senza che rilevi a quei fini l'inosservanza degli altri precetti posti dagli artt. 267 e 268, primo e terzo comma, stesso codice, preclusiva soltanto dell'efficacia probatoria delle intercettazioni stesse nel giudizio.