Cass. pen. n. 6586 del 9 luglio 1997
Testo massima n. 1
Anche in tema di misure cautelari la chiamata in correità è una prova minore rispetto a quella desumibile da un'ordinaria dichiarazione testimoniale e deve perciò essere riscontrata da elementi di prova che si muovano nella stessa direzione della chiamata, cioè che attingano il chiamato e lo attingano nel senso voluto dalla chiamata, in modo da far ritenere quest'ultima certa, almeno nella fase del giudizio.