14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4584 del 18 agosto 1997
Testo massima n. 1
In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione o il mantenimento di misure cautelari personali, quando tali indizi debbano essere desunti da dichiarazioni di soggetti indicati nell’art. 192, comma terzo e quarto, c.p.p., i riscontri esterni, sempre necessari, possono non avere carattere individualizzante solo in caso di elevata attendibilità intrinseca della chiamata in correità e di pregnante valore confermativo delle circostanze inerenti al fatto per cui si procede; detto carattere è da considerare invece indispensabile quando non sia possibile un tranquillizzante riconoscimento dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie a causa della presenza, in esse, di errori, contraddizioni e incoerenze.
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