Cass. pen. n. 433 del 28 marzo 1998
Testo massima n. 1
Il «congelamento» dei termini di custodia ai sensi dell'art. 297 comma quarto c.p.p. non è cumulabile con la «sospensione» disposta ai sensi dell'art. 304 comma secondo c.p.p.: quest'ultima, di più ampia portata, esclude — infatti — l'operatività del primo, limitata ai giorni delle udienze e della deliberazione della sentenza, sempreché non siano già «coperti» dal provvedimento sospensivo. Tra dette norme sussiste un rapporto di specialità, cosicché l'applicazione della disposizione «speciale» (quella dell'art. 304 comma secondo c.p.p.) esclude l'operatività di quella «generale» (dettata dall'art. 297 comma quarto c.p.p.).
Testo massima n. 2
In tema di applicabilità di misure cautelari personali gli elementi descrittivi del fatto o del suo autore intrinseci alla chiamata in correità e da essa stessa mutuati non possono, anche se positivamente verificati, costituire elementi di riscontro poiché nulla aggiungono alla chiamata né la rafforzano oggettivamente e dall'esterno ma dimostrano solo la conoscenza da parte del dichiarante di particolari che, tuttavia, non avvincono l'accusato al reato. (Nella fattispecie si trattava del riconoscimento fotografico e dell'indicazione dell'abitazione).