14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 433 del 28 marzo 1998
Testo massima n. 1
Il «congelamento» dei termini di custodia ai sensi dell’art. 297 comma quarto c.p.p. non è cumulabile con la «sospensione» disposta ai sensi dell’art. 304 comma secondo c.p.p.: quest’ultima, di più ampia portata, esclude — infatti — l’operatività del primo, limitata ai giorni delle udienze e della deliberazione della sentenza, sempreché non siano già «coperti» dal provvedimento sospensivo. Tra dette norme sussiste un rapporto di specialità, cosicché l’applicazione della disposizione «speciale» [ quella dell’art. 304 comma secondo c.p.p. ] esclude l’operatività di quella «generale» [ dettata dall’art. 297 comma quarto c.p.p. ].
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Testo massima n. 2
In tema di applicabilità di misure cautelari personali gli elementi descrittivi del fatto o del suo autore intrinseci alla chiamata in correità e da essa stessa mutuati non possono, anche se positivamente verificati, costituire elementi di riscontro poiché nulla aggiungono alla chiamata né la rafforzano oggettivamente e dall’esterno ma dimostrano solo la conoscenza da parte del dichiarante di particolari che, tuttavia, non avvincono l’accusato al reato. [ Nella fattispecie si trattava del riconoscimento fotografico e dell’indicazione dell’abitazione ].
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