14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4915 del 19 agosto 1998
Testo massima n. 1
La statuizione del giudice del riesame circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, funzionale alla conferma dell’originario provvedimento coercitivo, preclude, in mancanza di fatti nuovi sopravvenuti o di significative variazioni del quadro di riferimento probatorio, la rivalutazione del medesimo requisito. Comunque, quando con il ricorso
de libertate si ripropongono le medesime deduzioni già respinte in sede di riesame, è sempre affidato al giudice il delicato compito di apprezzare motivatamente se la nuova istanza sia o meno sorretta da ulteriori acquisizioni o valutazioni che giustifichino il superamento della limitata preclusione endoprocessuale formatasi in ordine alle questioni esplicitamente o implicitamente già trattate.
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