14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2547 del 21 luglio 1999
Testo massima n. 1
Ai fini dell’emissione del provvedimento della custodia cautelare in carcere, non è necessario che la chiamata di correo presenti le caratteristiche e il livello probatorio voluti dall’articolo 192 c.p.p. per il giudizio definitivo di colpevolezza tipico della sentenza di condanna, ma è sufficiente che le dichiarazioni accusatorie del coimputato o dell’imputato del reato connesso o collegato, valutate unitamente a tutti gli altri elementi di prova, ritualmente acquisiti al procedimento, quale che ne sia la natura, siano soggettivamente e oggettivamente attendibili e consentano, con valutazione allo stato degli atti, di ritenere, con qualificata probabilità, l’esistenza del reato e della colpevolezza dell’imputato.
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