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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 608 del 22 maggio 1992

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 608 del 22 maggio 1992

Testo massima n. 1

Il requisito della «gravità» degli indizi, di cui all’art. 273 c.p.p., è da considerare sussistente quando i detti indizi rivelino un consistente fumus di colpevolezza, pur in presenza di possibili spiegazioni alternative dei fatti, destinate ad essere verificate in prosieguo.

Testo massima n. 1

La confisca facoltativa di cui all’art. 240, primo comma, c.p., è legittima ove sia dimostrato il diretto carattere strumentale della cosa sequestrata al compimento del reato e si possa formulare una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa da parte dell’imputato. [ Nella fattispecie, in relazione al reato contestato di esercizio di un deposito di oli carburanti e lubrificanti senza preventiva denuncia all’Utif, la Suprema Corte escludeva il mantenimento del sequestro del deposito stesso, in quanto l’imputato, nelle more processuali aveva provveduto a munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative ].

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