Cass. pen. n. 168 del 9 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Gli indizi richiesti dall'art. 273 c.p.p. ai fini dell'adozione di una misura cautelare non coincidono con quelli indicati dall'art. 192 stesso codice, che stabilisce i criteri di valutazione della prova logica indiziaria necessaria per l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Non è quindi richiesto in questa fase il requisito della precisione e della concordanza, ma solo quello della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere con elevato grado di probabilità l'attribuibilità del reato all'indagato. Tuttavia è assolutamente indispensabile che gli elementi di fatto, da cui gli indizi sono desunti, risultino legati da un chiaro ed univoco nesso logico con lo specifico reato per il quale si procede e con l'autore dello stesso nel senso che essi devono essere idonei a dimostrare la probabile sussistenza della condotta criminosa ipotizzata riferibile all'indagato.