14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3734 del 20 aprile 1994
Testo massima n. 1
La controversia promossa da un dipendente dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, per conseguire dall’Amministrazione medesima, nella sua qualità di gestrice dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro [ art. 127 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ], la corresponsione di una rendita per invalidità derivante da infortunio sul lavoro, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto previdenziale, autonomo e distinto da quello di pubblico impiego [ nonostante il cumulo, da parte dell’Amministrazione, della qualità di datore di lavoro e di assicuratore ], e pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario, essendo in contrario irrilevante, nel caso di infortunio in itinere, l’atto amministrativo con il quale il dipendente sia stato autorizzato a risiedere fuori dalla sede di lavoro con esonero dell’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti. [ Principio enunciato in relazione a fattispecie anteriore alla trasformazione dell’Amministrazione P.T. in ente pubblico economico ai sensi del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con L. 29 gennaio 1994, n. 71 ].
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