14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3809 del 23 dicembre 1997
Testo massima n. 1
In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all’art. 274, lett. c ], c.p.p., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell’indagato. Invero la valutazione della personalità non deve essere riferita soltanto ai precedenti penali, bensì anche ad altri elementi, quali i c.d. “carichi pendenti”, atti a determinare un apprezzamento parimenti utile per ritenere la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce delle modalità del fatto.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]