Cass. pen. n. 3809 del 23 dicembre 1997

Testo massima n. 1


In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato. Invero la valutazione della personalità non deve essere riferita soltanto ai precedenti penali, bensì anche ad altri elementi, quali i c.d. “carichi pendenti”, atti a determinare un apprezzamento parimenti utile per ritenere la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce delle modalità del fatto.

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