Cass. pen. n. 39366 del 29 novembre 2006
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari, il richiamo ad opera del comma primo bis dell'art. 273 c.p.p. dei commi terzo e quarto dell'art.192 c.p.p., non comporta la necessità che le dichiarazioni della persona offesa trovino riscontro in elementi esterni, così che esse possono ancora costituire da sole fonte di prova quando siano ritenute dal giudice, secondo il suo libero e motivato apprezzamento, attendibili sul piano oggetto e su quello soggettivo (fattispecie in tema di misura cautelare personale).