14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8670 del 23 settembre 1993
Testo massima n. 1
Le limitazioni probatorie, in tema di intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti, non valgono allorquando la bobina della registrazione viene ad essere essa stessa corpo di reato. [ Nella specie, erano state disposte intercettazioni telefoniche nell’ambito di un procedimento per omicidio, e si era poi proceduto a parte per il reato di favoreggiamento costituito da una telefonata — registrata nel corso di quelle intercettazioni — con la quale la titolare dell’utenza sotto controllo veniva avvertita che all’indomani sarebbe stata effettuata una perquisizione ].
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