Cass. pen. n. 5992 del 12 maggio 1999

Testo massima n. 1


In tema di intercettazioni le eccezionali ragioni d'urgenza, che facultano il pubblico ministero a disporre il compimento delle operazioni con impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica e risultati insufficienti o inidonei, non sono assimilabili all'urgenza di cui all'art. 267 comma 2 c.p.p. — quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini — di guisa che, in mancanza di motivazione, trova applicazione il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni ai sensi dell'art. 271 comma 1 c.p.p.