Cass. pen. n. 26500 del 9 luglio 2007
Testo massima n. 1
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la tardività del provvedimento giudiziale di convalida del decreto, con cui il pubblico ministero dispone nei casi di urgenza l'intercettazione, rende inutilizzabili soltanto i risultati delle operazioni già compiute e non anche i risultati delle operazioni intercettative successive.