14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5062 del 13 gennaio 1998
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari reali il sequestro probatorio è impugnabile solo con la richiesta di riesame e, indirettamente, con l’opposizione avverso il rigetto della richiesta di restituzione. La proposizione del riesame o dell’appello avverso il diniego della restituzione deve essere convertito in opposizione e trasmesso al Gip. Deve perciò essere annullata senza rinvio l’ordinanza del tribunale della libertà che abbia improvvisamente deciso avverso il gravame presentato in tale forma e gli atti devono essere trasmessi al Gip.
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Testo massima n. 2
Non può essere dedotta per la prima volta in cassazione l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche o ambientali, rispetto alle quali non siano state espresse censure o riserve con la richiesta di riesame, qualora sia dedotto in modo del tutto generico, non già che le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza l’osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p. [ e dunque in mancanza di decreto autorizzativo motivato ], ma che le medesime siano state eseguite in presenza di un decreto «viziato» per essere la sua motivazione insufficiente. [ Fattispecie nella quale il ricorrente aveva per la prima volta dedotto in cassazione la non adeguatezza dei decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni, assumendo genericamente che si trattava di motivazione
per relationem ].
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