Cass. pen. n. 5928 del 11 giugno 1993

Testo massima n. 1


In tema di intercettazioni telefoniche, la durata dell'operazione è rimessa al pubblico ministero richiedente, come espressamente previsto nel terzo comma dell'art. 267 c.p.p. nel quale si riservano alla parte «le modalità e la durata delle operazioni», salva possibilità di proroga del termine da autorizzarsi dal giudice, prevedendosi questa volta, con riferimento peraltro esclusivamente a questa specifica autorizzazione, che il relativo decreto contenga l'indicazione dell'ulteriore periodo di protrazione di possibilità della ricerca della prova attraverso l'intercettazione. (Nella specie, relativa ad inammissibilità di ricorso, l'imputato aveva dedotto che il Gip omise nel provvedimento autorizzativo qualsiasi riferimento alla durata dell'operazione, pur avendo il richiedente indicato che questa avrebbe dovuto protrarsi per quaranta giorni, e tale omissione avrebbe determinato la nullità del decreto di autorizzazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità dei risultati di questa, non potendo valere che nelle proroghe successivamente accordate il termine fosse stato specificamente concesso in conformità alle richieste dello stesso P.M.).