Cass. pen. n. 2507 del 12 maggio 1999

Testo massima n. 1


Il difetto (ed a maggior ragione l'insufficienza) di motivazione del decreto di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche non è deducibile per la prima volta in sede di ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa della misura disposta sulla base dell'esito delle suddette intercettazioni.