Cass. pen. n. 32667 del 1 ottobre 2002
Testo massima n. 1
È legittima la motivazione per relationem dei provvedimenti adottati dal giudice in materia di intercettazione di comunicazioni quando l'atto al quale si fa riferimento sia a sua volta congruamente motivato, nonché conosciuto o conoscibile dall'interessato, e la motivazione del giudice sia, inoltre, tale da dimostrare che egli abbia preso cognizione delle ragioni esposte nell'atto anzidetto e le abbia meditate e ritenute coerenti alla propria decisione.
Testo massima n. 2
In tema di intercettazione di comunicazione, mentre dà luogo ad inutilizzabilità dei relativi risultati la mancanza, nei provvedimenti autorizzatori, della prescritta motivazione (da intendersi non solo come mancanza fisico-testuale, ma anche come mera apparenza, riscontrabile quando la motivazione sia semplicemente ripetitiva della formula normativa e del tutto incongrua rispetto al provvedimento di cui deve fornire giustificazione), non comporta invece inutilizzabilità la presenza di una motivazione che sia soltanto difettosa, nel senso della incompletezza, insufficienza o non perfetta adeguatezza, ben potendo, in tal caso, il difetto essere emendato dal giudice cui la relative doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia quello dell'impugnazione, tanto di merito quanto di legittimità.