Cass. pen. n. 8925 del 3 agosto 1995
Testo massima n. 1
In tema di intercettazioni telefoniche, premesso che queste sono sempre da considerare come uno strumento di indagine di carattere eccezionale, in quanto incidente sul diritto, costituzionalmente garantito, di libertà e di segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), va poi ricordato che, anche quando trattasi di intercettazioni finalizzate ad indagini relative a delitti di criminalità organizzata, deve essere adeguatamente motivata la ritenuta sussistenza delle condizioni atte a legittimarle, quali indicate, in parziale deroga all'art. 267 c.p.p., dall'art. 13, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con modif. in L. 12 luglio 1991 n. 203; condizioni costituite dalla accertata preesistenza di «sufficienti indizi» di reato e dalla parimenti accertata «necessità» — da non confondere con la mera utilità — del ricorso allo strumento investigativo in questione ai fini della proficua conclusione delle indagini stesse. Detta motivazione, poi, non può consistere in mere citazioni o parafrasi apodittiche delle norme summenzionate né, tanto meno, limitarsi ad un generico richiamo ai contenuti, più o meno analitici, delle richieste inoltrate dagli investigatori, essendo invece onere del P.M., prima (in casi di urgenza) e del Gip dopo, in sede di convalida, esprimere una propria valutazione sulla presenza delle condizioni previste dalla legge; valutazione che, per le finalità di garanzia processuale alle quali è predisposta, non può certamente esaurirsi in una passiva e acritica ricezione delle indicazioni espresse da coloro che sono preposti alla materiale esecuzione delle indagini.