Cass. pen. n. 8759 del 27 luglio 1998

Testo massima n. 1


La registrazione di una conversazione con persona di ciò ignara, che renda dichiarazioni autoindizianti, ad opera dell'interlocutore, anche su previo accordo con la polizia giudiziaria, può essere effettuata senza necessità di autorizzazione del Gip ed è utilizzabile come prova documentale nel processo.