14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8860 del 8 agosto 2000
Testo massima n. 1
La categoria degli atti irripetibili è concettualmente unitaria ed il relativo regime di utilizzazione processuale mira a presidiare la cristallizzazione documentale di operazioni o accadimenti che, sul piano contenutistico, non possono essere rinnovati nella loro ontologica e materialistica essenza. Altro è, infatti, l’attività di constatazione o apprensione, documentata nelle apposite forme, altro è la «rinnovazione» descrittiva del relativo contenuto, giacché mentre la prima esiste e si esaurisce nel momento stesso in cui viene compiuta, la seconda è sempre rinnovabile, e dunque ripetibile, salvo che venga a mancare il suo autore. Al pari, dunque, di perquisizioni e sequestri, anche gli atti di constatazione e osservazione espletati dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini assumono gli stessi connotati di irripetibilità, con l’ovvia conseguenza di assegnare alla relativa documentazione il pertinente regime di utilizzabilità. [ Nella specie, in applicazione di tali principi, sono state ritenute irripetibili, e pertanto legittimamente inserite nel fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell’art. 431, comma 1, lett. B, c.p.p., le relazioni di servizio riflettenti attività di constatazione, ad opera della polizia giudiziaria, di fatti dai quali emergeva l’esistenza di determinati rapporti fra due imputati ].
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Testo massima n. 2
La normativa in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, nel richiedere come presupposto per il ricorso a questo mezzo di ricerca della prova l’esistenza di «gravi indizi di reato», non postula affatto che questi ultimi siano a carico esclusivo dei soggetti le cui conversazioni o comunicazioni debbono essere, a fine di indagine, intercettate.
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