14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2486 del 25 febbraio 1999
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di ingiuria, non è necessario che il soggetto a cui le espressioni offensive vengono rivolte sia in grado di percepirle ed in effetti le percepisca. Ciò in quanto l’oggetto della tutela penalistica va individuato in termini più ampi, nel valore della dignità umana in quanto tale, ed è dunque irragionevole escludere dalla protezione i soggetti incapaci. [ Nella fattispecie, relativa ad ingiuria rivolta contro un malato in stato di incoscienza la Corte ha rilevato come la legge 104 del 1992 — legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate —, premessa all’art. 2 la definizione delle «persone handicappate», — comprensiva espressamente anche di ogni menomazione «psichica o sensoriale» — a cui le relative disposizioni sono riferite, prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per tutta una serie di reati posti in essere nei confronti di siffatte persone: in questo elenco sono inclusi i «delitti non colposi contro la persona di cui al titolo XII del libro II del codice penale» e quindi anche i «delitti contro l’onore» di cui al capo II ].
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Testo massima n. 1
In tema di intercettazioni di conversazioni, la disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p. è posta a tutela del diritto costituzionalmente garantito al rispetto della vita privata da intromissioni estranee ed in particolare è diretta ad evitare che terzi soggetti possano, attraverso appositi strumenti, captare conversazioni che si svolgono tra altre persone ed in tal modo venirne a conoscenza. Ne consegue che quando la registrazione venga operata senza intervento di estranei, per effetto di apparecchio a disposizione proprio di uno dei presenti, la garanzia prevista dalle menzionate norme non opera: in tal caso invero non può parlarsi di «intercettazione» in senso tecnico. [ Fattispecie relativa alla registrazione di frasi ingiuriose rivolte ad un malato, e captate dal registratore posto nella stanza per ragioni terapeutiche ].
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