14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3458 del 17 marzo 1999
Testo massima n. 1
Deve ritenersi assoggettata alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche l’ipotesi in cui una persona, nell’ambito di una attività collaborativa con le forze di polizia, celi un microfono collegato via radio alla unità centrale, in tal modo consentendo alle Forze di polizia l’ascolto diretto dei colloqui. Anche attraverso tale modalità, infatti, si determina una grave ingerenza nella vita privata dei soggetti interessati, non eliminata e nemmeno attenuata dalla circostanza, meramente accidentale, che uno di essi sia consenziente.
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