14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8365 del 20 febbraio 2013
Posted at 15:51h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di intercettazioni ambientali, l’abitacolo di un autoveicolo non può essere considerato luogo di privata dimora, sì che, in tal caso, non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 266, comma secondo, cod. proc. pen.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]