14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11189 del 22 marzo 2012
Testo massima n. 1
In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
In tema di intercettazioni telefoniche, è irrilevante che la richiesta di autorizzazione del P.M., nonostante l’urgenza prospettata, sia stata accolta dal G.i.p. con ritardo, e che a ciò abbia fatto seguito altro ritardo nell’adozione del decreto esecutivo, ovvero nella materiale esecuzione del provvedimento da parte della Polizia giudiziaria.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]