Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2164 del 2 marzo 1995

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2164 del 2 marzo 1995

Testo massima n. 1

Il divieto di utilizzabilità a fini probatori delle registrazioni di conversazioni non debitamente autorizzate è posto a tutela del diritto, costituzionalmente garantito, al rispetto della vita privata da intromissioni estranee; l’esercizio di tale diritto postula, tuttavia, che l’accesso ai mezzi di comunicazione e l’uso degli stessi avvengano alle condizioni e con le modalità non vietate dalla legge: conseguentemente non è illegittima ed è perciò utilizzabile anche se effettuata senza l’autorizzazione del giudice, l’intercettazione di conversazioni svoltesi mediante apparecchi rice-trasmittenti non consentiti, il cui uso è penalmente sanzionato.

Testo massima n. 1

In tema di associazione di stampo mafioso l’aggravante delle armi è applicabile anche agli aderenti al gruppo che per colpa ignorino la disponibilità delle stesse, infatti, attesa l’ampia formulazione dell’art. 59 c.p. [ relativo alle circostanze non conosciute ], non sussiste alcuna logica incompatibilità tra l’imputazione, a titolo di dolo, della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze