14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2533 del 15 marzo 1995
Testo massima n. 1
L’intercettazione di conversazioni effettuate via etere per mezzo di un apparecchio ricetrasmittente privo di concessione non sono soggette ad autorizzazione alcuna da parte dell’autorità giudiziaria, perché relative a comunicazioni non costituzionalmente garantite in quanto effettuate con mezzo illegale, il cui uso costituisce reato, ed in quanto prive del requisito della riservatezza, in quanto liberamente captabili da chiunque, nel raggio di irradiazione, si avvalga di un apparecchio ricevente sintonizzato sulla stessa lunghezza d’onda.
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Testo massima n. 2
Poiché la sanzione di inutilizzabilità degli esiti dell’intercettazione di conversazioni o comunicazioni disposta in via d’urgenza con decreto del P.M. è prevista dall’art. 267 c.p.p. solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, intervenuta tale convalida resta sanato ogni vizio formale del provvedimento del P.M., ivi compresa la mancanza del requisito dell’urgenza.
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