14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16289 del 3 maggio 2012
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’attività di intercettazione eseguita attraverso un programma emulatore – denominato “Daemon” – che crea periferiche virtuali, consentendo di accantonare i dati registrati in memoria e di differirne l’ascolto, al fine di prevenire il rilevamento del segnale audio da parte dei soggetti controllati e la sua neutralizzazione con apposita strumentazione di bonifica delle captazioni, non viola alcuna delle disposizioni esecutive delle operazioni di intercettazione, prescritte a pena di inutilizzabilità.
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