14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 776 del 9 marzo 2000
Testo massima n. 1
In tema di motivazione di decreti autorizzativi di attività di intercettazione, non essendo necessaria un’analitica esposizione degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità della avvenuta consumazione di un reato, è consentito che detta motivazione [ che ben può richiamare atti contenuti nella richiesta del P.M. o che siano comunque nella disponibilità delle parti ] si esaurisca nella sommaria esposizione di tali elementi. Peraltro, un eventuale difetto di motivazione, potendo essere sanato dall’integrazione, effettuata secondo le regole generali, dal giudice dell’impugnazione cautelare, non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità.
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