14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 32851 del 5 agosto 2008
Testo massima n. 1
Ai fini dell’ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all’art. 266, comma secondo, c.p.p., la cella e gli ambienti penitenziari non sono luoghi di privata dimora, non essendo nel «possesso » dei detenuti, ai quali non compete alcuno ius excludendi alios tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, che ne può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d’istituto.
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Testo massima n. 1
In tema di intercettazioni ambientali, l’abitacolo di un’autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo.
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