Cass. civ. n. 697 del 23 gennaio 1997
Testo massima n. 1
La quota di partecipazione nella società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obbiettivata che va considerata come un bene immateriale equiparato ai beni mobili, ai sensi dell'art. 812 cod. civ., il cui trasferimento è validamente ed efficacemente attuato attraverso un contratto del quale sono parti l'alienante, titolare della quota, e l'acquirente, mentre la società è terza ed il trasferimento è produttivo di effetti indipendentemente dall'iscrizione nel libro dei soci, la cui unica funzione è quella di renderlo efficace nei confronti della società.
Testo massima n. 2
Quando la simulazione assoluta viene dedotta dalle parti, poiché queste sono in grado di procurarsi la prova scritta, non è consentito il ricorso alla prova per testi, salvo non ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 2724 c.c., né a quella per presunzioni.