14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3118 del 13 ottobre 1995
Testo massima n. 1
In tema di restituzione del corpo del reato, l’insorgere della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, delle quali è stata ordinata la restituzione, di per sé non fa venir meno del tutto la competenza del giudice penale. Il procedimento incidentale dinanzi al giudice civile, previsto dall’art. 263, comma 3, c.p.p. nell’ambito del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, ha come oggetto esclusivo la risoluzione della controversia sulla proprietà delle stesse. Ne consegue che spetta al giudice penale che ha ordinato la restituzione delle cose sequestrate provvedere in ordine alla custodia delle stesse fino a quando la controversia sulla loro proprietà non sia stata risolta.
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