14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1414 del 7 maggio 1998
Testo massima n. 1
Ai fini dell’applicazione dell’art. 263, comma terzo, c.p.p., che prevede che il giudice penale al quale è chiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudice civile la controversia sulla proprietà delle medesime, non è necessaria l’attualità della pretesa tra due soggetti contendenti, essendo invece sufficiente la semplice potenzialità all’insorgere di una lite in senso civilistico. [ Fattispecie in cui la proprietà della società elvetica richiedente la restituzione di kg. 2.500 di argento, sequestrato durante il trasporto, dipendeva dall’applicazione della Convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 sulle vendite internazionali mobiliari ].
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