Cass. civ. n. 14810 del 27 maggio 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA Mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive - Omessa cancellazione della causa dal ruolo - Nullità - Successivo compimento di attività processuale - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni.
La nullità conseguente all'omessa cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della diserzione delle parti a due udienze consecutive dinanzi al giudice istruttore (nella disciplina anteriore alla modifica dell'art. 181 c.p.c. da parte del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2008), è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dal successivo compimento di un'attività processuale che manifesti l'intenzione di proseguire il processo e ottenere una decisione nel merito.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3
Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 CORTE COST. PENDENTE
Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE