Cass. civ. n. 19283 del 7 settembre 2009

Testo massima n. 1


Il concetto di bene mobile contenuto nell'art. 812 c.c. è onnicomprensivo, includendo in sé, con carattere residuale, tutti i beni che non siano qualificabili come immobili ai sensi del primo e del secondo comma del medesimo articolo; pertanto, l'espressione "beni mobili", ove riferita ai beni che corredano un'abitazione, non consente di escludere una parte di essi, dovendosi ritenere compresi nella categoria anche i quadri, gli oggetti e gli arredi in genere.

Normativa correlata