14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2073 del 24 gennaio 1997
Testo massima n. 1
Gli atti di polizia giudiziaria — in particolare quelli indicati nell’art. 351 c.p.p. — che risultano documentati in forme diverse da quelle prescritte [ con annotazione, anziché con verbalizzazione ] possono essere utilizzati nella fase delle indagini preliminari per essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari o di altri atti che trovino la loro collocazione nell’ambito della medesima fase di indagine. Viceversa, ogni possibilità di utilizzazione in fase di dibattimento delle acquisizioni assunte nel corso delle indagini preliminari è direttamente collegata all’osservanza delle formalità di documentazione prescritte per la P.G. dall’art. 357, comma secondo, c.p.p.
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