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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 414 del 7 maggio 1992

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 414 del 7 maggio 1992

Testo massima n. 1

L’istanza di restituzione della cosa sequestrata, qualora si tratti di provvedimento probatorio, va formulata, avvalendosi del procedimento di cui all’art. 263 c.p.p. In tal caso va seguito il rito camerale di cui all’art. 127 ed avverso l’ordinanza conclusiva può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni [ art. 585 n. 1 ]. Nell’ipotesi in cui il giudice disponga — sulla necessaria richiesta del pubblico ministero — che il sequestro sia mantenuto a fini preventivi ed adotti il relativo provvedimento ex art. 321, l’interessato può presentare istanza di riesame o ricorso diretto nel termine [ diverso ] di dieci giorni. In questo come in ogni altro [ ordinario ] provvedimento di sequestro preventivo è — poi — sempre possibile chiedere la revoca ex art. 321 cit., quando vengano meno le condizioni di applicabilità, previste dal primo comma della medesima disposizione. Al di fuori dei casi legislativamente ascrivibili nell’ambito della revoca, il rimedio da esperire è l’istanza di restituzione, disciplinata dall’art. 676.

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