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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1166 del 9 luglio 1999

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1166 del 9 luglio 1999

Testo massima n. 1

Sulla richiesta di restituzione delle cose assoggettate a sequestro probatorio, legittimamente il giudice che procede nella fase processuale provvede de plano, essendo la procedura camerale ex art. 127 c.p.p. prevista, dall’art. 263 comma 5 dello stesso codice, solo in sede di opposizione al decreto del pubblico ministero che, nella fase delle indagini preliminari, provvede in merito a tale richiesta. Contro il provvedimento emesso de plano al giudice non è d’altro canto esperibile il ricorso per cassazione, ma solo l’incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p., attivabile in ogni momento.

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