Cass. civ. n. 14788 del 27 maggio 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Divieto di cd. doppia presunzione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.


Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20748 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

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