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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 581 del 23 marzo 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 581 del 23 marzo 1994

Testo massima n. 1

In tema di restituzione di immobile sequestrato per violazioni edilizie il giudice deve di regola restituirlo a colui al quale sia stata sottratta la disponibilità al momento dell’esecuzione del provvedimento di sequestro. L’immobile, pur se già soggetto alla sanzione amministrativa della demolizione per provvedimento della competente amministrazione comunale, va restituito all’ente territoriale solo quando l’
iter amministrativo sia completato. E questo non si verifica con la semplice definitività dell’ordinanza sindacale di demolizione, in quanto tale evenienza costituisce soltanto titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari da parte dell’ente territoriale, mentre la procedura ablativa si completa con l’avvenuta trascrizione del titolo e con l’acquisizione materiale del bene nel patrimonio comunale.

Testo massima n. 2

Mentre la mancanza di intonaci in una costruzione destinata ad abitazione non consente di ritenerla «ultimata», per gli ovvi requisiti di adeguamento a canoni di sanità abitativa che la stessa deve presentare per i fini cui è destinata, detta carenza è ininfluente allorché l’edificio risulta destinato ad esclusivo uso di magazzino. Ne consegue che in quest’ultima eventualità non è consentito il sequestro preventivo dell’immobile, in quanto la condotta dell’autore del reato non può essere più causa di conseguenze illecite.

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